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Nell'azione di responsabilità societaria sono esclusi i danni indiretti sofferti dal socio

Nell'azione di responsabilità societaria sono esclusi i danni indiretti sofferti dal socio L'azione di responsabilità proposta dal socio di SRL per un risarcimento ex sé in via indiretta è inammissibile. L'azione di responsabilità proposta dagli organi della società è improcedibile se non viene prodotta - entro il momento della precisazione delle conclusioni - la deliberazione dell'assemblea che autorizza l'esercizio dell'azione.

Una fondazione, che deteneva la maggioranza di quote sociali di una SRL, proponeva azione di responsabilità per mala gestio nei confronti dell'amministratore delegato, che ne ha costretto la messa in liquidazione.

L'azione di responsabilità veniva proposta anche dal liquidatore della società.

Entrambe le domande vengono ritenute inammissibili dal Tribunale: la prima perché relativa al risarcimento del danno sofferto dalla Fondazione in via indiretta (in conseguenza del pregiudizio causato al patrimonio della società partecipata), la seconda per mancanza di deliberazione dei soci che autorizzasse l'azione di responsabilità promossa dal liquidatore.

Il Tribunale si è pronunciato richiamandosi a principi fissati dalla Cassazione, che riconoscono la legittimazione attiva per il risarcimento del socio solo nei casi in cui il danno sia diretto, mentre è esclusa la risarcibilità al socio dei pregiudizi sofferti dalla società, che rimane l'unico soggetto danneggiato.

Nella fattispecie concreta, le eccezioni sollevate dal convenuto riguardavano anche la carenza di poteri del legale rappresentante della Fondazione relativamente al valore della causa, eccedente il limite dei poteri fissato dall'ente; aspetto però assorbito dalla carenza di legittimazione processuale relativa alla irrisarcibilità del danno indiretto. Parole chiave: #azionediresponabilità, #dannoindiretto, #legittimazione, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Diritto Finanziario

  1. Cass. 4548/2012
  2. Cass. 6558/2011

Codice Civile

Vigente al: 13-04-2018

Art. 2476 - Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purchè vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

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